Art. 14.
                (Decisione del ricorso straordinario)

  La  decisione del ricorso straordinario e' adottata con decreto del
Presidente  della  Repubblica  su  proposta del Ministero competente.
Questi,  ove  intenda  proporre una decisione difforme dal parere del
Consiglio  di  Stato, deve sottoporre l'affare alla deliberazione del
Consiglio dei Ministri.
  Qualora  il  Ministro  competente per l'istruttoria del ricorso non
intenda proporre al Consiglio dei Ministri una decisione difforme dal
parere  del  Consiglio di Stato, la decisione del ricorso deve essere
conforme al parere predetto.
  Qualora  il decreto di decisione del ricorso straordinario pronunci
l'annullamento di atti amministrativi generali a contenuto normativo,
del  decreto  stesso  deve  essere  data, a cura dell'Amministrazione
interessata,   nel   termine   di  trenta  giorni  dalla  emanazione,
pubblicita'   nelle   medesime  forme  di  pubblicazione  degli  atti
annullati.
  Nel   caso   di   omissione  da  parte  dell'amministrazione,  puo'
provvedervi   la  parte  interessata,  ma  le  spese  sono  a  carico
dell'amministrazione stessa.