Art. 14. (Decisione del ricorso straordinario) La decisione del ricorso straordinario e' adottata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero competente. Questi, ove intenda proporre una decisione difforme dal parere del Consiglio di Stato, deve sottoporre l'affare alla deliberazione del Consiglio dei Ministri. Qualora il Ministro competente per l'istruttoria del ricorso non intenda proporre al Consiglio dei Ministri una decisione difforme dal parere del Consiglio di Stato, la decisione del ricorso deve essere conforme al parere predetto. Qualora il decreto di decisione del ricorso straordinario pronunci l'annullamento di atti amministrativi generali a contenuto normativo, del decreto stesso deve essere data, a cura dell'Amministrazione interessata, nel termine di trenta giorni dalla emanazione, pubblicita' nelle medesime forme di pubblicazione degli atti annullati. Nel caso di omissione da parte dell'amministrazione, puo' provvedervi la parte interessata, ma le spese sono a carico dell'amministrazione stessa.