Art. 15.
                            (Revocazione)

  I  decreti  del  Presidente della Repubblica che decidono i ricorsi
straordinari  possono  essere  impugnati  per  revocazione  nei  casi
previsti dall'art. 395 del codice di procedura civile.
  Nei  casi  previsti  nei  numeri  4 e 5 dell'art. 395 del codice di
procedura  civile il ricorso per revocazione deve essere proposto nel
termine  di  sessanta  giorni  dalla data della notificazione o della
comunicazione in via amministrativa o della pubblicazione del decreto
impugnato  nei  modi  stabiliti  dai  regolamenti  particolari  delle
singole  amministrazioni;  negli  altri  casi  il termine di sessanta
giorni decorre dal giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo
o della falsita' o del recupero dei documenti.
  Al  ricorso per revocazione sono applicabili le norme contenute nel
presente capo.