Art. 8.
                              (Ricorso)

  Contro  gli  atti  amministrativi  definitivi  e'  ammesso  ricorso
straordinario   al   Presidente   della   Repubblica  per  motivi  di
legittimita' da parte di chi vi abbia interesse.
  Quando  l'atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non
e'   ammesso   il   ricorso   straordinario  da  parte  dello  stesso
interessato.