Art. 9.
                      (Termine - Presentazione)

  Il  ricorso  deve  essere proposto nel termine di centoventi giorni
dalla  data  della  notificazione  o  della  comunicazione  dell'atto
impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
  Nel detto termine, il ricorso deve essere notificato nei modi e con
le  forme  prescritti per i ricorsi giurisdizionali ad uno almeno dei
controinteressati   e   presentato   con   la   prova   dell'eseguita
notificazione  all'organo  che  ha  emanato  l'atto  o  al  Ministero
competente,  direttamente o mediante notificazione o mediante lettera
raccomandata  con  avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne
rilascia  ricevuta.  Quando  il  ricorso e' inviato a mezzo posta, la
data di spedizione vale quale data di presentazione.
  L'organo,  che  ha ricevuto il ricorso, lo trasmette immediatamente
al Ministero competente, al quale riferisce.
  Ai  controinteressati  e'  assegnato  un termine di sessanta giorni
dalla  notificazione  del  ricorso  per  presentare  al Ministero che
istruisce   l'affare  deduzioni  e  documenti  ed  eventualmente  per
proporre ricorso incidentale.
  Quando  il  ricorso  sia  stato  notificato  ad alcuni soltanto dei
controinteressati,    il    Ministero   ordina   l'integrazione   del
procedimento,  determinando  i  soggetti  cui  il ricorso stesso deve
essere  notificato  e  le  modalita'  e  i  termini  entro i quali il
ricorrente deve provvedere all'integrazione.