Art. 25.

  Ai  lavoratori agricoli a tempo determinato, che abbiano effettuato
nel  corso dell'anno solare almeno 151 giornate di lavoro, e' dovuto,
in  luogo  dell'indennita'  di  disoccupazione  loro spettante per lo
stesso periodo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3
dicembre  1970, n. 1049, un trattamento speciale pari al 60 per cento
della retribuzione di cui all'articolo 3 della presente legge.
  Il trattamento speciale e' corrisposto per un periodo massimo di 90
giorni   nell'anno,   osservando  le  norme  vigenti  in  materia  di
assicurazione  per  la  disoccupazione  involontaria  dei  lavoratori
agricoli.