Art. 26.

  Alla   corresponsione   della   prestazione   di  cui  all'articolo
precedente  provvede  l'Istituto nazionale della previdenza, sociale.
Il  relativo  onere  con  evidenza  contabile e' posto a carico della
gestione  dell'assicurazione  obbligatoria  contro  la disoccupazione
involontaria.