Art. 17. Atti dei procedimenti giurisdizionali Nei procedimenti, compresi quelli esecutivi, innanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria e alle giurisdizioni speciali nei quali sono interessate amministrazioni dello Stato od enti parificati per legge, agli effetti tributari, a tali amministrazioni, ovvero persone od enti ammessi al beneficio del gratuito patrocinio, gli atti e documenti formati, prodotti od esibiti nell'interesse delle amministrazioni, degli enti e delle persone suddette, nonche' le sentenze e gli altri provvedimenti del giudice emessi ad istanza dei medesimi o d'ufficio nel loro interesse possono essere scritti, con le limitazioni di cui agli articoli 4, 9 e 13, prodotti od esibiti senza pagamento dell'imposta di bollo, salva la prenotazione a debito dell'imposta medesima. Nella procedura di fallimento si osservano le disposizioni dell'art. 91 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Le imposte di bollo prenotate a debito ai sensi dei commi precedenti sono ripetibili nei casi e coi modi indicati dalla legge sul gratuito patrocinio.