Art. 17.
                Atti dei procedimenti giurisdizionali

  Nei  procedimenti, compresi quelli esecutivi, innanzi all'autorita'
giudiziaria  ordinaria  e  alle giurisdizioni speciali nei quali sono
interessate amministrazioni dello Stato od enti parificati per legge,
agli  effetti  tributari,  a  tali amministrazioni, ovvero persone od
enti  ammessi  al  beneficio  del  gratuito  patrocinio,  gli  atti e
documenti   formati,   prodotti   od   esibiti  nell'interesse  delle
amministrazioni,  degli  enti  e  delle  persone suddette, nonche' le
sentenze  e gli altri provvedimenti del giudice emessi ad istanza dei
medesimi  o  d'ufficio nel loro interesse possono essere scritti, con
le  limitazioni  di  cui agli articoli 4, 9 e 13, prodotti od esibiti
senza pagamento dell'imposta di bollo, salva la prenotazione a debito
dell'imposta medesima.
  Nella   procedura   di  fallimento  si  osservano  le  disposizioni
dell'art. 91 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  Le  imposte  di  bollo  prenotate  a  debito  ai  sensi  dei  commi
precedenti  sono  ripetibili nei casi e coi modi indicati dalla legge
sul gratuito patrocinio.