Art. 43.
                     Determinazione del reddito



I  redditi di capitale sono determinati nella misura risultante dai
relativi titoli e senza alcuna deduzione.

Per  i  capitali dati a mutuo si presume il diritto agli interessi,
nella  misura stabilita dall'art. 1284 del codice civile, salvo prova
contraria,  anche se dal titolo gli interessi non risultano convenuti
o  risultano  convenuti  in misura inferiore. La presunzione non vale
per  le  somme  versate  dai  soci  alla  societa'  in conto capitale
proporzionalmente   alle  quote  di  partecipazione,  sempre  che  la
societa'  sia  regolarmente  costituita  in  uno  dei  tipi  indicati
dall'art. 2200 del codice civile e i versamenti siano fatti in base a
formale deliberazione.