Art. 23 
              Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente 
 
  Gli enti e societa' indicati nell'art. 2 del decreto del Presidente
della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  598,   le   societa'   e
associazioni indicate nell'art. 5 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973,  n.  597,  e  le  persone  fisiche  che
esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 di detto decreto
o imprese agricole, i quali corrispondono compensi e altre  somme  di
cui all'art. 46  dello  stesso  decreto  per  prestazioni  di  lavoro
dipendente, devono operare all'atto  del  pagamento  una  ritenuta  a
titolo di acconto dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche
dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. 
  La ritenuta da operare e' determinata: 
    a) sugli emolumenti comunque denominati, esclusi quelli  indicati
alle successive lettere  b)  e  c),  sulle  pensioni  e  sulla  parte
imponibile delle indennita' di cui al terzo comma  dell'art.  48  del
predetto decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre  1973,
n. 597, corrisposti in ciascun  periodo  di  paga,  con  le  aliquote
dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche,  ragguagliando  al
periodo di paga  i  corrispondenti  scaglioni  annui  di  reddito  ed
effettuando le detrazioni previste negli articoli 15 e 16  del  detto
decreto rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui ai  numeri
1) e 2) del primo comma dell'art. 15 sono effettuate a condizione che
il percipiente dichiari di avervi diritto e quelle di cui  al  n.  3)
del medesimo comma a condizione che al percipiente spettino,  per  le
persone ivi indicate, le quote di  aggiunta  di  famiglia  o  assegni
equipollenti; 
    b) sulle  mensilita'  aggiuntive  e  sui  compensi  della  stessa
natura, con  le  aliquote  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche, ragguagliando a mese i  corrispondenti  scaglioni  annui  di
reddito; 
    c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti e sulla
parte imponibile delle  indennita'  di  fine  rapporto  di  cui  agli
articoli 12, lettera e) e 14 del decreto  indicato  nella  precedente
lettera a), con i criteri di cui agli articoli 13 e 14  dello  stesso
decreto, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale
dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal prestatore  di  lavoro
nel biennio precedente. 
  I soggetti indicati nel primo comma  devono  effettuare  alla  fine
dell'anno o, se precedente, alla data di cessazione del  rapporto  di
lavoro, il conguaglio tra le ritenute operate sugli emolumenti di cui
alle lettere a) e b) del comma precedente nonche' sugli emolumenti di
cui alla lettera b) dell'art. 47 del  decreto  indicato  nel  secondo
comma, lettera a) e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli
emolumenti stessi, tenendo conto delle  sole  detrazioni  di  imposta
gia' applicate a norma della lettera a) del secondo comma. 
  Le disposizioni  dei  precedenti  commi  si  applicano  anche  alle
persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi dell'art.
49 del decreto indicato nel comma  precedente,  quando  corrispondono
per  prestazioni  di  lavoro  dipendente  compensi  e   altre   somme
deducibili ai fini della determinazione del loro  reddito  di  lavoro
autonomo. 
  Per le pensioni e per le indennita' di fine  rapporto,  corrisposte
su fondi la cui gestione e' demandata per legge o per  convenzione  a
soggetti diversi dai datori di  lavoro,  gli  obblighi  previsti  nei
commi precedenti incombono a tali soggetti, ferma restando, nel  caso
di convenzione, la responsabilita' solidale del datore di lavoro. 
  Per i rapporti di lavoro dipendente che  importano  prestazione  di
attivita' lavorativa e corresponsione  di  emolumenti  per  una  sola
parte dell'anno, sugli emolumenti  corrisposti  non  si  fa  luogo  a
ritenuta fino a concorrenza dell'ammontare di reddito  corrispondente
alle detrazioni di imposta  previste  dagli  articoli  15  e  16  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  597,
alle condizioni stabilite nella lettera  a)  del  secondo  comma;  la
parte eccedente e' soggetta a ritenuta con le aliquote corrispondenti
agli scaglioni di reddito  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche, computando anche le somme non assoggettate a ritenuta. 
  Ai  fini  del  precedente  comma  si  tiene  conto  soltanto  delle
detrazioni  d'imposta  di  cui   il   lavoratore,   giusta   apposita
dichiarazione che deve essere fatta al datore di  lavoro,  non  abbia
gia' fruito in relazione a precedente rapporto di lavoro nello stesso
periodo d'imposta.