Art. 23
Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente
Gli enti e societa' indicati nell'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, le societa' e
associazioni indicate nell'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e le persone fisiche che
esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 di detto decreto
o imprese agricole, i quali corrispondono compensi e altre somme di
cui all'art. 46 dello stesso decreto per prestazioni di lavoro
dipendente, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a
titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.
La ritenuta da operare e' determinata:
a) sugli emolumenti comunque denominati, esclusi quelli indicati
alle successive lettere b) e c), sulle pensioni e sulla parte
imponibile delle indennita' di cui al terzo comma dell'art. 48 del
predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 597, corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al
periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed
effettuando le detrazioni previste negli articoli 15 e 16 del detto
decreto rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui ai numeri
1) e 2) del primo comma dell'art. 15 sono effettuate a condizione che
il percipiente dichiari di avervi diritto e quelle di cui al n. 3)
del medesimo comma a condizione che al percipiente spettino, per le
persone ivi indicate, le quote di aggiunta di famiglia o assegni
equipollenti;
b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della stessa
natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di
reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti e sulla
parte imponibile delle indennita' di fine rapporto di cui agli
articoli 12, lettera e) e 14 del decreto indicato nella precedente
lettera a), con i criteri di cui agli articoli 13 e 14 dello stesso
decreto, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale
dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro
nel biennio precedente.
I soggetti indicati nel primo comma devono effettuare alla fine
dell'anno o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di
lavoro, il conguaglio tra le ritenute operate sugli emolumenti di cui
alle lettere a) e b) del comma precedente nonche' sugli emolumenti di
cui alla lettera b) dell'art. 47 del decreto indicato nel secondo
comma, lettera a) e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli
emolumenti stessi, tenendo conto delle sole detrazioni di imposta
gia' applicate a norma della lettera a) del secondo comma.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle
persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi dell'art.
49 del decreto indicato nel comma precedente, quando corrispondono
per prestazioni di lavoro dipendente compensi e altre somme
deducibili ai fini della determinazione del loro reddito di lavoro
autonomo.
Per le pensioni e per le indennita' di fine rapporto, corrisposte
su fondi la cui gestione e' demandata per legge o per convenzione a
soggetti diversi dai datori di lavoro, gli obblighi previsti nei
commi precedenti incombono a tali soggetti, ferma restando, nel caso
di convenzione, la responsabilita' solidale del datore di lavoro.
Per i rapporti di lavoro dipendente che importano prestazione di
attivita' lavorativa e corresponsione di emolumenti per una sola
parte dell'anno, sugli emolumenti corrisposti non si fa luogo a
ritenuta fino a concorrenza dell'ammontare di reddito corrispondente
alle detrazioni di imposta previste dagli articoli 15 e 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,
alle condizioni stabilite nella lettera a) del secondo comma; la
parte eccedente e' soggetta a ritenuta con le aliquote corrispondenti
agli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, computando anche le somme non assoggettate a ritenuta.
Ai fini del precedente comma si tiene conto soltanto delle
detrazioni d'imposta di cui il lavoratore, giusta apposita
dichiarazione che deve essere fatta al datore di lavoro, non abbia
gia' fruito in relazione a precedente rapporto di lavoro nello stesso
periodo d'imposta.