Art. 24. 
    Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente 
 
  I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo  precedente,  che
corrispondono indennita', gettoni di presenza e altri assegni di  cui
alle lettere b), c) ed f) dell'art. 47  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29  settembre  1973,  n.  597,  ad  eccezione  degli
assegni periodici indicati alle lettere g) ed h) dell'art.  10  dello
stesso decreto, devono operare all'atto del pagamento, con obbligo di
rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto  dell'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche con l'aliquota del quindici per cento. 
  Le regioni, le province e i comuni, all'atto  del  pagamento  delle
indennita' di cui alla lettera d) dell'art. 47 del  decreto  indicato
nel precedente comma, devono operare una ritenuta a titolo di acconto
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  con  obbligo  di
rivalsa, commisurata al quaranta per cento del relativo ammontare  al
netto dei contributi previdenziali, con le  aliquote  determinate  ai
sensi del secondo comma dell'art. 23. Per le pensioni, i  vitalizi  e
le indennita' dovuti in dipendenza della cessazione dalle  cariche  e
dalle  funzioni  la  ritenuta  deve  essere   applicata   sull'intero
ammontare delle pensioni e vitalizi e sulla  parte  imponibile  delle
indennita'. 
  Per i compensi di cui alla lettera a) e per le rendite vitalizie di
cui alla lettera e) del detto art. 47  valgono  le  disposizioni  del
precedente articolo. 
  Ai fini del conguaglio di cui al terzo comma del precedente art. 23
i terzi che corrispondono le indennita' e i compensi  indicati  nella
lettera b) del predetto art. 47 devono comunicare al datore di lavoro
del percipiente l'ammontare delle somme corrisposte e delle  ritenute
effettuate.