Art. 24.
Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo precedente, che
corrispondono indennita', gettoni di presenza e altri assegni di cui
alle lettere b), c) ed f) dell'art. 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ad eccezione degli
assegni periodici indicati alle lettere g) ed h) dell'art. 10 dello
stesso decreto, devono operare all'atto del pagamento, con obbligo di
rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche con l'aliquota del quindici per cento.
Le regioni, le province e i comuni, all'atto del pagamento delle
indennita' di cui alla lettera d) dell'art. 47 del decreto indicato
nel precedente comma, devono operare una ritenuta a titolo di acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con obbligo di
rivalsa, commisurata al quaranta per cento del relativo ammontare al
netto dei contributi previdenziali, con le aliquote determinate ai
sensi del secondo comma dell'art. 23. Per le pensioni, i vitalizi e
le indennita' dovuti in dipendenza della cessazione dalle cariche e
dalle funzioni la ritenuta deve essere applicata sull'intero
ammontare delle pensioni e vitalizi e sulla parte imponibile delle
indennita'.
Per i compensi di cui alla lettera a) e per le rendite vitalizie di
cui alla lettera e) del detto art. 47 valgono le disposizioni del
precedente articolo.
Ai fini del conguaglio di cui al terzo comma del precedente art. 23
i terzi che corrispondono le indennita' e i compensi indicati nella
lettera b) del predetto art. 47 devono comunicare al datore di lavoro
del percipiente l'ammontare delle somme corrisposte e delle ritenute
effettuate.