Art. 25.
Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo
I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono
a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque
denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per
prestazioni di lavoro autonomo, ancorche' rese a terzi o
nell'interesse di terzi, devono operare all'atto del pagamento una
ritenuta del tredici per cento a titolo di acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di
rivalsa. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte
imponibile delle somme di cui alla lettera b) e sull'intero ammontare
delle somme di cui alle lettere a) e c) del terzo comma dell'art. 49
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
597. La ritenuta e' elevata al quindici per cento per le indennita'
di cui alle lettere f) e g) dell'art. 12 del decreto stesso. La
ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate
nell'esercizio di imprese.
Se i compensi e le altre somme di cui al comma precedente vengono
corrisposti a soggetti residenti all'estero la ritenuta deve essere
operata nella misura del venti per cento, anche per le prestazioni
effettuate nell'esercizio di imprese. Ne sono esclusi i compensi per
prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero, tranne quelle
di cui alla lettera b) del terzo comma dell'art. 49 del decreto
indicato nel primo comma, ed i compensi corrisposti a stabili
organizzazioni in Italia di enti e societa' non residenti.