Art. 25. 
               Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo 
 
  I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono
a soggetti residenti nel territorio  dello  Stato  compensi  comunque
denominati, anche sotto  forma  di  partecipazione  agli  utili,  per
prestazioni  di  lavoro  autonomo,   ancorche'   rese   a   terzi   o
nell'interesse di terzi, devono operare all'atto  del  pagamento  una
ritenuta del tredici per cento a titolo di acconto  dell'imposta  sul
reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo  di
rivalsa.  La  stessa  ritenuta  deve  essere  operata   sulla   parte
imponibile delle somme di cui alla lettera b) e sull'intero ammontare
delle somme di cui alle lettere a) e c) del terzo comma dell'art.  49
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
597. La ritenuta e' elevata al quindici per cento per  le  indennita'
di cui alle lettere f) e g)  dell'art.  12  del  decreto  stesso.  La
ritenuta non  deve  essere  operata  per  le  prestazioni  effettuate
nell'esercizio di imprese. 
  Se i compensi e le altre somme di cui al comma  precedente  vengono
corrisposti a soggetti residenti all'estero la ritenuta  deve  essere
operata nella misura del venti per cento, anche  per  le  prestazioni
effettuate nell'esercizio di imprese. Ne sono esclusi i compensi  per
prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero,  tranne  quelle
di cui alla lettera b) del  terzo  comma  dell'art.  49  del  decreto
indicato nel  primo  comma,  ed  i  compensi  corrisposti  a  stabili
organizzazioni in Italia di enti e societa' non residenti.