Art. 25.
               Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo

  I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono
a  soggetti  residenti  nel  territorio dello Stato compensi comunque
denominati,  anche  sotto  forma  di  partecipazione  agli utili, per
prestazioni   di   lavoro   autonomo,   ancorche'   rese  a  terzi  o
nell'interesse  di  terzi,  devono operare all'atto del pagamento una
ritenuta  del  tredici per cento a titolo di acconto dell'imposta sul
reddito  delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di
rivalsa.   La   stessa  ritenuta  deve  essere  operata  sulla  parte
imponibile delle somme di cui alla lettera b) e sull'intero ammontare
delle  somme di cui alle lettere a) e c) del terzo comma dell'art. 49
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
597.  La  ritenuta e' elevata al quindici per cento per le indennita'
di  cui  alle  lettere  f)  e  g) dell'art. 12 del decreto stesso. La
ritenuta  non  deve  essere  operata  per  le  prestazioni effettuate
nell'esercizio di imprese.
  Se  i  compensi e le altre somme di cui al comma precedente vengono
corrisposti  a  soggetti residenti all'estero la ritenuta deve essere
operata  nella  misura  del venti per cento, anche per le prestazioni
effettuate  nell'esercizio di imprese. Ne sono esclusi i compensi per
prestazioni  di  lavoro autonomo effettuate all'estero, tranne quelle
di  cui  alla  lettera  b)  del  terzo comma dell'art. 49 del decreto
indicato  nel  primo  comma,  ed  i  compensi  corrisposti  a stabili
organizzazioni in Italia di enti e societa' non residenti.