Art. 26. 
         Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale 
 
  Le societa' e gli enti  che  hanno  emesso  obbligazioni  e  titoli
similari devono operare una ritenuta, con obbligo di  rivalsa,  sugli
interessi, premi e altri frutti corrisposti ai possessori. L'aliquota
della ritenuta e' stabilita nel dieci per cento per le obbligazioni e
titoli similari emessi da istituti di credito o da sezioni o gestioni
di aziende ed istituti di credito che esercitano il credito a medio e
lungo termine, nel venti per  cento  per  quelli  emessi  dagli  enti
autonomi di gestione delle partecipazioni statali e dalle societa' ed
enti finanziari di cui all'art. 7 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, nel trenta per cento per quelli
emessi da altri soggetti. La ritenuta non deve essere  operata  sugli
interessi, premi ed altri frutti  delle  obbligazioni  e  dei  titoli
similari esenti da imposte sul  reddito  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. 
  L'amministrazione postale e  le  aziende  ed  istituti  di  credito
devono operare una ritenuta del quindici per cento,  con  obbligo  di
rivalsa, sugli  interessi,  premi  ed  altri  frutti  corrisposti  ai
depositanti ed ai correntisti. Non sono soggetti  alla  ritenuta  gli
interessi corrisposti dalla Banca d'Italia sui depositi e conti delle
aziende ed istituti  di  credito  ne  gli  interessi  corrisposti  da
aziende e istituti di credito  italiani  o  da  filiali  italiane  di
aziende e istituti di credito esteri ad aziende e istituti di credito
con sede all'estero, esclusi quelli pagati a  stabili  organizzazioni
nel territorio dello Stato, o a filiali estere di aziende e  istituti
di credito italiani. 
  Se gli interessi, premi e altri frutti di cui ai  precedenti  commi
sono dovuti da soggetti non residenti nel territorio dello  Stato  la
ritenuta deve essere operata dal soggetto  residente  incaricato  del
pagamento con l'aliquota del trenta per cento sui redditi di  cui  al
primo comma e con l'aliquota del quindici per cento su quelli di  cui
al secondo comma. 
  Le ritenute previste dai precedenti commi sono applicate  a  titolo
d'imposta nei confronti delle  persone  fisiche,  delle  societa'  ed
associazioni di cui all'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e delle societa' ed enti di cui
alla  lettera  d)  dell'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 598,  nonche'  nei  confronti  degli
altri soggetti indicati nello stesso art. 2 esenti  dall'imposta.  In
ogni altro caso le  ritenute  sono  applicate  a  titolo  di  acconto
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. 
  I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 devono operare una
ritenuta del quindici per cento a titolo di acconto, con  obbligo  di
rivalsa, sui redditi di capitale  da  essi  corrisposti,  diversi  da
quelli  contemplati  nei  commi  precedenti  e  nell'art.  27.  Se  i
percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato la ritenuta
e' applicata a titolo di imposta e nella misura del trenta per cento,
anche sugli interessi non costituenti redditi  di  capitale,  esclusi
quelli pagati a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.