Art. 26.
Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale
Le societa' e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli
similari devono operare una ritenuta, con obbligo di rivalsa, sugli
interessi, premi e altri frutti corrisposti ai possessori. L'aliquota
della ritenuta e' stabilita nel dieci per cento per le obbligazioni e
titoli similari emessi da istituti di credito o da sezioni o gestioni
di aziende ed istituti di credito che esercitano il credito a medio e
lungo termine, nel venti per cento per quelli emessi dagli enti
autonomi di gestione delle partecipazioni statali e dalle societa' ed
enti finanziari di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, nel trenta per cento per quelli
emessi da altri soggetti. La ritenuta non deve essere operata sugli
interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli
similari esenti da imposte sul reddito ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
L'amministrazione postale e le aziende ed istituti di credito
devono operare una ritenuta del quindici per cento, con obbligo di
rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai
depositanti ed ai correntisti. Non sono soggetti alla ritenuta gli
interessi corrisposti dalla Banca d'Italia sui depositi e conti delle
aziende ed istituti di credito ne gli interessi corrisposti da
aziende e istituti di credito italiani o da filiali italiane di
aziende e istituti di credito esteri ad aziende e istituti di credito
con sede all'estero, esclusi quelli pagati a stabili organizzazioni
nel territorio dello Stato, o a filiali estere di aziende e istituti
di credito italiani.
Se gli interessi, premi e altri frutti di cui ai precedenti commi
sono dovuti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato la
ritenuta deve essere operata dal soggetto residente incaricato del
pagamento con l'aliquota del trenta per cento sui redditi di cui al
primo comma e con l'aliquota del quindici per cento su quelli di cui
al secondo comma.
Le ritenute previste dai precedenti commi sono applicate a titolo
d'imposta nei confronti delle persone fisiche, delle societa' ed
associazioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e delle societa' ed enti di cui
alla lettera d) dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, nonche' nei confronti degli
altri soggetti indicati nello stesso art. 2 esenti dall'imposta. In
ogni altro caso le ritenute sono applicate a titolo di acconto
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 devono operare una
ritenuta del quindici per cento a titolo di acconto, con obbligo di
rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da
quelli contemplati nei commi precedenti e nell'art. 27. Se i
percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato la ritenuta
e' applicata a titolo di imposta e nella misura del trenta per cento,
anche sugli interessi non costituenti redditi di capitale, esclusi
quelli pagati a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.