Art. 26. Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale Le societa' e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli similari devono operare una ritenuta, con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi e altri frutti corrisposti ai possessori. L'aliquota della ritenuta e' stabilita nel dieci per cento per le obbligazioni e titoli similari emessi da istituti di credito o da sezioni o gestioni di aziende ed istituti di credito che esercitano il credito a medio e lungo termine, nel venti per cento per quelli emessi dagli enti autonomi di gestione delle partecipazioni statali e dalle societa' ed enti finanziari di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, nel trenta per cento per quelli emessi da altri soggetti. La ritenuta non deve essere operata sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari esenti da imposte sul reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. L'amministrazione postale e le aziende ed istituti di credito devono operare una ritenuta del quindici per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai depositanti ed ai correntisti. Non sono soggetti alla ritenuta gli interessi corrisposti dalla Banca d'Italia sui depositi e conti delle aziende ed istituti di credito ne gli interessi corrisposti da aziende e istituti di credito italiani o da filiali italiane di aziende e istituti di credito esteri ad aziende e istituti di credito con sede all'estero, esclusi quelli pagati a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, o a filiali estere di aziende e istituti di credito italiani. Se gli interessi, premi e altri frutti di cui ai precedenti commi sono dovuti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato la ritenuta deve essere operata dal soggetto residente incaricato del pagamento con l'aliquota del trenta per cento sui redditi di cui al primo comma e con l'aliquota del quindici per cento su quelli di cui al secondo comma. Le ritenute previste dai precedenti commi sono applicate a titolo d'imposta nei confronti delle persone fisiche, delle societa' ed associazioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e delle societa' ed enti di cui alla lettera d) dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, nonche' nei confronti degli altri soggetti indicati nello stesso art. 2 esenti dall'imposta. In ogni altro caso le ritenute sono applicate a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 devono operare una ritenuta del quindici per cento a titolo di acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli contemplati nei commi precedenti e nell'art. 27. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato la ritenuta e' applicata a titolo di imposta e nella misura del trenta per cento, anche sugli interessi non costituenti redditi di capitale, esclusi quelli pagati a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.