Art. 27. 
                       Ritenuta sui dividendi 
 
  Gli utili  in  qualsiasi  forma  e  sotto  qualsiasi  denominazione
distribuiti dalle societa' per azioni e in accomandita per  azioni  e
dalle societa' anche cooperative a responsabilita' limitata, comprese
quelle di mutua assicurazione, sono soggetti a una ritenuta del dieci
per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle  persone
fisiche e dell'imposta sul reddito delle  persone  giuridiche  dovute
dai soci, con obbligo  di  rivalsa.  Per  gli  utili  spettanti  alle
societa'  e  associazioni  indicate  nell'art.  5  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  597,  l'ammontare
della ritenuta e' detratto dall'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche o sul reddito delle persone giuridiche dovute dai soci  nella
proporzione stabilita dallo stesso art. 5. 
  In caso di distribuzione di utili  in  natura,  anche  in  sede  di
liquidazione della societa',  i  singoli  soci,  per  conseguirne  il
pagamento,  sono   tenuti   a   versare   alla   societa'   l'importo
corrispondente all'ammontare della ritenuta, determinato in relazione
al valore dei beni  ad  essi  attribuiti  quale  risulta  dall'ultimo
bilancio della societa', salvo l'accertamento  dell'effettivo  valore
ai  fini  dell'applicazione  dei  singoli  tributi.   Nei   casi   di
distribuzione di azioni o quote gratuite e di  aumento  gratuito  del
valore nominale delle azioni o quote si considera  utile  distribuito
l'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi imputato  a
capitale. Non si computano a tal fine le riserve e i  fondi  indicati
nello art. 45 del decreto indicato nel precedente comma. 
  La ritenuta e' operata nella misura del trenta per cento e a titolo
d'imposta sugli utili spettanti a persone fisiche non  residenti  nel
territorio dello Stato, a societa' o  enti  di  cui  all'art.  2  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  598,
esenti da tale imposta e a societa' o enti di  cui  alla  lettera  d)
dello stesso articolo. I soggetti residenti all'estero hanno  diritto
al rimborso,  fino  a  concorrenza  dei  due  terzi  della  ritenuta,
dell'imposta  che  dimostrino  di  aver  pagato  all'estero  in   via
definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del  competente
ufficio fiscale dello Stato estero. 
  Le ritenute previste dai precedenti commi si applicano anche  sugli
utili di cui all'art. 11 della legge 29 dicembre  1962,  n.  1745,  e
successive  modificazioni,  ferme  restando  le  altre   disposizioni
dell'articolo stesso.