Art. 27.
Ritenuta sui dividendi
Gli utili in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione
distribuiti dalle societa' per azioni e in accomandita per azioni e
dalle societa' anche cooperative a responsabilita' limitata, comprese
quelle di mutua assicurazione, sono soggetti a una ritenuta del dieci
per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute
dai soci, con obbligo di rivalsa. Per gli utili spettanti alle
societa' e associazioni indicate nell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, l'ammontare
della ritenuta e' detratto dall'imposta sul reddito delle persone
fisiche o sul reddito delle persone giuridiche dovute dai soci nella
proporzione stabilita dallo stesso art. 5.
In caso di distribuzione di utili in natura, anche in sede di
liquidazione della societa', i singoli soci, per conseguirne il
pagamento, sono tenuti a versare alla societa' l'importo
corrispondente all'ammontare della ritenuta, determinato in relazione
al valore dei beni ad essi attribuiti quale risulta dall'ultimo
bilancio della societa', salvo l'accertamento dell'effettivo valore
ai fini dell'applicazione dei singoli tributi. Nei casi di
distribuzione di azioni o quote gratuite e di aumento gratuito del
valore nominale delle azioni o quote si considera utile distribuito
l'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi imputato a
capitale. Non si computano a tal fine le riserve e i fondi indicati
nello art. 45 del decreto indicato nel precedente comma.
La ritenuta e' operata nella misura del trenta per cento e a titolo
d'imposta sugli utili spettanti a persone fisiche non residenti nel
territorio dello Stato, a societa' o enti di cui all'art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598,
esenti da tale imposta e a societa' o enti di cui alla lettera d)
dello stesso articolo. I soggetti residenti all'estero hanno diritto
al rimborso, fino a concorrenza dei due terzi della ritenuta,
dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via
definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente
ufficio fiscale dello Stato estero.
Le ritenute previste dai precedenti commi si applicano anche sugli
utili di cui all'art. 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e
successive modificazioni, ferme restando le altre disposizioni
dell'articolo stesso.