Art. 28. 
Ritenuta sui compensi per avviamento  commerciale  e  sui  contributi
                         degli enti pubblici 
 
  I  soggetti  indicati  nel  primo  comma   dell'art.   23,   quando
corrispondono compensi per la perdita di avviamento  in  applicazione
della legge 27 gennaio 1963,  n.  19,  devono  operare  all'atto  del
pagamento una  ritenuta  del  quindici  per  cento,  con  obbligo  di
rivalsa, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito  delle  persone
fisiche o dell'imposta sul reddito delle  persone  giuridiche  dovuta
dal percipiente. 
  Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici  devono
operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto  delle
imposte indicate nel  comma  precedente  e  con  obbligo  di  rivalsa
sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi  quelli
per l'acquisto di beni strumentali.