Art. 28.
Ritenuta sui compensi per avviamento  commerciale  e  sui  contributi
                         degli enti pubblici

  I   soggetti   indicati   nel  primo  comma  dell'art.  23,  quando
corrispondono  compensi  per la perdita di avviamento in applicazione
della  legge  27  gennaio  1963,  n.  19, devono operare all'atto del
pagamento  una  ritenuta  del  quindici  per  cento,  con  obbligo di
rivalsa,  a  titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche  o  dell'imposta  sul reddito delle persone giuridiche dovuta
dal percipiente.
  Le  regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici devono
operare  una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle
imposte  indicate  nel  comma  precedente  e  con  obbligo di rivalsa
sull'ammontare  dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli
per l'acquisto di beni strumentali.