Art. 28.
Ritenuta sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi
degli enti pubblici
I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, quando
corrispondono compensi per la perdita di avviamento in applicazione
della legge 27 gennaio 1963, n. 19, devono operare all'atto del
pagamento una ritenuta del quindici per cento, con obbligo di
rivalsa, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta
dal percipiente.
Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici devono
operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle
imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa
sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli
per l'acquisto di beni strumentali.