Art. 29.
    Ritenuta su compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato

  Le  amministrazioni  dello  Stato,  comprese quelle con ordinamento
autonomo,  che  corrispondono  i  compensi  e  le  altre somme di cui
all'art. 23 effettuano all'atto del pagamento una ritenuta diretta in
acconto  della  imposta  sul reddito delle persone fisiche dovuta dai
percipienti. La ritenuta e' operata:
    1)  sugli  stipendi,  pensioni,  vitalizi  e  retribuzioni aventi
carattere  fisso  e continuativo, con i criteri e le modalita' di cui
al secondo comma, lettera a), dello art. 23;
    2)  sulle  mensilita'  aggiuntive  e  sui  compensi  della stessa
natura,  con  le  aliquote  dell'imposta  sul  reddito  delle persone
fisiche,  ragguagliando  a  mese  i corrispondenti scaglioni annui di
reddito;
    3)  sui  compensi  e  le retribuzioni diversi da quelli di cui ai
numeri  1)  e  2)  e  sulla  parte imponibile delle indennita' di cui
all'art. 48, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29  settembre 1973, n. 597, con l'aliquota applicabile allo scaglione
di  reddito  piu'  elevato  della categoria o classe di stipendio del
percipiente all'atto del pagamento o, in mancanza, con l'aliquota del
dieci per cento;
    4)  sugli  emolumenti  arretrati  di  cui ai numeri 1), 2) e 3) e
sulla  parte  imponibile  delle  indennita'  di  fine rapporto di cui
all'art. 12, lettera e), e all'art. 14 del decreto indicato al numero
precedente,  con  i  criteri  indicati  negli  articoli 13 e 14 dello
stesso  decreto, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare
globale  dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di
lavoro nel biennio precedente.
  Gli  uffici  che dispongono il pagamento degli emolumenti di cui al
n.  1)  devono  effettuare alla fine dell'anno o, se precedente, alla
data  di  cessazione  del  rapporto  di  lavoro  il conguaglio tra le
ritenute  operate  sugli  emolumenti  di  cui ai numeri 1), 2) e 3) e
l'imposta  dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi,
tenendo  conto  delle  sole  detrazioni  considerate nella lettera a)
dell'art.   23.   A   tal  fine  gli  altri  organi  e  soggetti  che
corrispondono  i  compensi  e  le retribuzioni di cui al n. 3) devono
comunicare ai predetti uffici, entro trenta giorni dall'emissione dei
titoli  di  pagamento, l'ammontare delle somme corrisposte al lordo e
al netto delle ritenute operate.
  Per  i  rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato di durata
inferiore  all'anno  si  applicano  le  disposizioni  del penultimo e
dell'ultimo comma dell'articolo 23.
  Le  amministrazioni  della  Camera dei deputati, del Senato e della
Corte  costituzionale per i compensi e le altre somme di cui al primo
comma  corrisposti  ai  propri  dipendenti  effettuano  all'atto  del
pagamento  una  ritenuta  in  acconto  dell'imposta sul reddito delle
persone  fisiche  con  i  criteri  indicati  nello  stesso  comma  ed
osservando  le  disposizioni  di  cui  al  secondo  e terzo comma. Le
medesime  amministrazioni, all'atto del pagamento delle indennita' di
cui alla lettera d) dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, applicano una ritenuta a titolo
di  acconto dell'imposta stessa commisurata al quaranta per cento del
relativo  ammontare  al  netto  dei  contributi previdenziali, con le
aliquote  determinate secondo i criteri indicati nel primo comma. Per
le  pensioni,  i  vitalizi e le indennita' dovuti in dipendenza della
cessazione  delle  cariche  e  delle funzioni la ritenuta deve essere
applicata sull'intero ammontare delle pensioni e dei vitalizi e sulla
parte imponibile delle indennita'.
  Le  amministrazioni di cui al primo comma e quelle di cui al quarto
comma  che  corrispondono  i  compensi  e  le altre somme di cui agli
articoli 24 primo comma, 25, 26 quarto comma e 28 effettuano all'atto
del pagamento le ritenute stabilite dalle disposizioni stesse.