Art. 29. 
    Ritenuta su compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato 
 
  Le amministrazioni dello Stato,  comprese  quelle  con  ordinamento
autonomo, che corrispondono i  compensi  e  le  altre  somme  di  cui
all'art. 23 effettuano all'atto del pagamento una ritenuta diretta in
acconto della imposta sul reddito delle persone  fisiche  dovuta  dai
percipienti. La ritenuta e' operata: 
    1) sugli  stipendi,  pensioni,  vitalizi  e  retribuzioni  aventi
carattere fisso e continuativo, con i criteri e le modalita'  di  cui
al secondo comma, lettera a), dello art. 23; 
    2) sulle  mensilita'  aggiuntive  e  sui  compensi  della  stessa
natura, con  le  aliquote  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche, ragguagliando a mese i  corrispondenti  scaglioni  annui  di
reddito; 
    3) sui compensi e le retribuzioni diversi da  quelli  di  cui  ai
numeri 1) e 2) e sulla  parte  imponibile  delle  indennita'  di  cui
all'art. 48, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 597, con l'aliquota applicabile allo  scaglione
di reddito piu' elevato della categoria o  classe  di  stipendio  del
percipiente all'atto del pagamento o, in mancanza, con l'aliquota del
dieci per cento; 
    4) sugli emolumenti arretrati di cui ai numeri  1),  2)  e  3)  e
sulla parte imponibile delle  indennita'  di  fine  rapporto  di  cui
all'art. 12, lettera e), e all'art. 14 del decreto indicato al numero
precedente, con i criteri indicati  negli  articoli  13  e  14  dello
stesso decreto, intendendo per reddito complessivo netto  l'ammontare
globale dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal prestatore  di
lavoro nel biennio precedente. 
  Gli uffici che dispongono il pagamento degli emolumenti di  cui  al
n. 1) devono effettuare alla fine dell'anno o,  se  precedente,  alla
data di cessazione del  rapporto  di  lavoro  il  conguaglio  tra  le
ritenute operate sugli emolumenti di cui ai numeri  1),  2)  e  3)  e
l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti  stessi,
tenendo conto delle sole  detrazioni  considerate  nella  lettera  a)
dell'art.  23.  A  tal  fine  gli  altri  organi   e   soggetti   che
corrispondono i compensi e le retribuzioni di cui  al  n.  3)  devono
comunicare ai predetti uffici, entro trenta giorni dall'emissione dei
titoli di pagamento, l'ammontare delle somme corrisposte al  lordo  e
al netto delle ritenute operate. 
  Per i rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato  di  durata
inferiore all'anno si  applicano  le  disposizioni  del  penultimo  e
dell'ultimo comma dell'articolo 23. 
  Le amministrazioni della Camera dei deputati, del  Senato  e  della
Corte costituzionale per i compensi e le altre somme di cui al  primo
comma  corrisposti  ai  propri  dipendenti  effettuano  all'atto  del
pagamento una ritenuta in  acconto  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone  fisiche  con  i  criteri  indicati  nello  stesso  comma  ed
osservando le disposizioni di  cui  al  secondo  e  terzo  comma.  Le
medesime amministrazioni, all'atto del pagamento delle indennita'  di
cui alla lettera d) dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, applicano una ritenuta a titolo
di acconto dell'imposta stessa commisurata al quaranta per cento  del
relativo ammontare al netto  dei  contributi  previdenziali,  con  le
aliquote determinate secondo i criteri indicati nel primo comma.  Per
le pensioni, i vitalizi e le indennita' dovuti  in  dipendenza  della
cessazione delle cariche e delle funzioni  la  ritenuta  deve  essere
applicata sull'intero ammontare delle pensioni e dei vitalizi e sulla
parte imponibile delle indennita'. 
  Le amministrazioni di cui al primo comma e quelle di cui al  quarto
comma che corrispondono i compensi e  le  altre  somme  di  cui  agli
articoli 24 primo comma, 25, 26 quarto comma e 28 effettuano all'atto
del pagamento le ritenute stabilite dalle disposizioni stesse.