Art. 29. Ritenuta su compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono i compensi e le altre somme di cui all'art. 23 effettuano all'atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto della imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta e' operata: 1) sugli stipendi, pensioni, vitalizi e retribuzioni aventi carattere fisso e continuativo, con i criteri e le modalita' di cui al secondo comma, lettera a), dello art. 23; 2) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito; 3) sui compensi e le retribuzioni diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2) e sulla parte imponibile delle indennita' di cui all'art. 48, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, con l'aliquota applicabile allo scaglione di reddito piu' elevato della categoria o classe di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o, in mancanza, con l'aliquota del dieci per cento; 4) sugli emolumenti arretrati di cui ai numeri 1), 2) e 3) e sulla parte imponibile delle indennita' di fine rapporto di cui all'art. 12, lettera e), e all'art. 14 del decreto indicato al numero precedente, con i criteri indicati negli articoli 13 e 14 dello stesso decreto, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel biennio precedente. Gli uffici che dispongono il pagamento degli emolumenti di cui al n. 1) devono effettuare alla fine dell'anno o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro il conguaglio tra le ritenute operate sugli emolumenti di cui ai numeri 1), 2) e 3) e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle sole detrazioni considerate nella lettera a) dell'art. 23. A tal fine gli altri organi e soggetti che corrispondono i compensi e le retribuzioni di cui al n. 3) devono comunicare ai predetti uffici, entro trenta giorni dall'emissione dei titoli di pagamento, l'ammontare delle somme corrisposte al lordo e al netto delle ritenute operate. Per i rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato di durata inferiore all'anno si applicano le disposizioni del penultimo e dell'ultimo comma dell'articolo 23. Le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale per i compensi e le altre somme di cui al primo comma corrisposti ai propri dipendenti effettuano all'atto del pagamento una ritenuta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con i criteri indicati nello stesso comma ed osservando le disposizioni di cui al secondo e terzo comma. Le medesime amministrazioni, all'atto del pagamento delle indennita' di cui alla lettera d) dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, applicano una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta stessa commisurata al quaranta per cento del relativo ammontare al netto dei contributi previdenziali, con le aliquote determinate secondo i criteri indicati nel primo comma. Per le pensioni, i vitalizi e le indennita' dovuti in dipendenza della cessazione delle cariche e delle funzioni la ritenuta deve essere applicata sull'intero ammontare delle pensioni e dei vitalizi e sulla parte imponibile delle indennita'. Le amministrazioni di cui al primo comma e quelle di cui al quarto comma che corrispondono i compensi e le altre somme di cui agli articoli 24 primo comma, 25, 26 quarto comma e 28 effettuano all'atto del pagamento le ritenute stabilite dalle disposizioni stesse.