Art. 29.
Ritenuta su compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato
Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento
autonomo, che corrispondono i compensi e le altre somme di cui
all'art. 23 effettuano all'atto del pagamento una ritenuta diretta in
acconto della imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai
percipienti. La ritenuta e' operata:
1) sugli stipendi, pensioni, vitalizi e retribuzioni aventi
carattere fisso e continuativo, con i criteri e le modalita' di cui
al secondo comma, lettera a), dello art. 23;
2) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della stessa
natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di
reddito;
3) sui compensi e le retribuzioni diversi da quelli di cui ai
numeri 1) e 2) e sulla parte imponibile delle indennita' di cui
all'art. 48, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 597, con l'aliquota applicabile allo scaglione
di reddito piu' elevato della categoria o classe di stipendio del
percipiente all'atto del pagamento o, in mancanza, con l'aliquota del
dieci per cento;
4) sugli emolumenti arretrati di cui ai numeri 1), 2) e 3) e
sulla parte imponibile delle indennita' di fine rapporto di cui
all'art. 12, lettera e), e all'art. 14 del decreto indicato al numero
precedente, con i criteri indicati negli articoli 13 e 14 dello
stesso decreto, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare
globale dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di
lavoro nel biennio precedente.
Gli uffici che dispongono il pagamento degli emolumenti di cui al
n. 1) devono effettuare alla fine dell'anno o, se precedente, alla
data di cessazione del rapporto di lavoro il conguaglio tra le
ritenute operate sugli emolumenti di cui ai numeri 1), 2) e 3) e
l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi,
tenendo conto delle sole detrazioni considerate nella lettera a)
dell'art. 23. A tal fine gli altri organi e soggetti che
corrispondono i compensi e le retribuzioni di cui al n. 3) devono
comunicare ai predetti uffici, entro trenta giorni dall'emissione dei
titoli di pagamento, l'ammontare delle somme corrisposte al lordo e
al netto delle ritenute operate.
Per i rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato di durata
inferiore all'anno si applicano le disposizioni del penultimo e
dell'ultimo comma dell'articolo 23.
Le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della
Corte costituzionale per i compensi e le altre somme di cui al primo
comma corrisposti ai propri dipendenti effettuano all'atto del
pagamento una ritenuta in acconto dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche con i criteri indicati nello stesso comma ed
osservando le disposizioni di cui al secondo e terzo comma. Le
medesime amministrazioni, all'atto del pagamento delle indennita' di
cui alla lettera d) dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, applicano una ritenuta a titolo
di acconto dell'imposta stessa commisurata al quaranta per cento del
relativo ammontare al netto dei contributi previdenziali, con le
aliquote determinate secondo i criteri indicati nel primo comma. Per
le pensioni, i vitalizi e le indennita' dovuti in dipendenza della
cessazione delle cariche e delle funzioni la ritenuta deve essere
applicata sull'intero ammontare delle pensioni e dei vitalizi e sulla
parte imponibile delle indennita'.
Le amministrazioni di cui al primo comma e quelle di cui al quarto
comma che corrispondono i compensi e le altre somme di cui agli
articoli 24 primo comma, 25, 26 quarto comma e 28 effettuano all'atto
del pagamento le ritenute stabilite dalle disposizioni stesse.