Art. 30. 
                 Ritenuta sui premi e sulle vincite 
 
  I premi diversi da quelli su titoli e le  vincite  derivanti  dalla
sorte, da giuochi di abilita', da concorsi a premi, da  pronostici  e
da  scommesse,  corrisposti  dallo  Stato,  da   persone   giuridiche
pubbliche e private e dai soggetti indicati nel primo comma dell'art.
23, sono soggetti ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con
facolta' di rivalsa. 
  L'aliquota della ritenuta e' stabilita nel dieci per  cento  per  i
premi  delle  lotterie,  tombole,  pesche  o  banchi  di  beneficenza
autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza, nel venti per
cento sui  premi  dei  giuochi  svolti  in  occasione  di  spettacoli
radio-televisivi o manifestazioni di qualsiasi  genere  nei  quali  i
partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilita' o sull'alea
o su entrambe, nel venticinque per cento in ogni altro caso. 
  Se i premi sono costituiti da beni diversi dal denaro o da servizi,
i vincitori hanno facolta', se chi eroga il premio intende esercitare
la  rivalsa,  di  chiedere  un  premio  di  valore   inferiore   gia'
prestabilito, differente per quanto possibile, rispetto al primo,  di
un importo pari  all'imposta,  gravante  sul  premio  originario.  Le
eventuali differenze sono conguagliate in denaro. 
  La ritenuta sulle vincite e sui premi  del  lotto,  delle  lotterie
nazionali,  dei  giuochi  di  abilita'  e  dei  concorsi   pronostici
esercitati dallo Stato, e' compresa nel prelievo operato dallo  Stato
in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali
attivita' di giuoco. 
  La ritenuta sulle vincite dei giuochi di abilita'  e  dei  concorsi
pronostici esercitati dal  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  e
dall'Unione   nazionale   incremento   razze   equine   e'   compresa
nell'imposta unica prevista dalle leggi vigenti. 
  L'imposta sulle vincite nelle  scommesse  al  totalizzatore  ed  al
libro e' compresa nell'importo dei diritti erariali dovuti a norma di
legge.