Art. 30.
Ritenuta sui premi e sulle vincite
I premi diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla
sorte, da giuochi di abilita', da concorsi a premi, da pronostici e
da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche
pubbliche e private e dai soggetti indicati nel primo comma dell'art.
23, sono soggetti ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con
facolta' di rivalsa.
L'aliquota della ritenuta e' stabilita nel dieci per cento per i
premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza
autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza, nel venti per
cento sui premi dei giuochi svolti in occasione di spettacoli
radio-televisivi o manifestazioni di qualsiasi genere nei quali i
partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilita' o sull'alea
o su entrambe, nel venticinque per cento in ogni altro caso.
Se i premi sono costituiti da beni diversi dal denaro o da servizi,
i vincitori hanno facolta', se chi eroga il premio intende esercitare
la rivalsa, di chiedere un premio di valore inferiore gia'
prestabilito, differente per quanto possibile, rispetto al primo, di
un importo pari all'imposta, gravante sul premio originario. Le
eventuali differenze sono conguagliate in denaro.
La ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto, delle lotterie
nazionali, dei giuochi di abilita' e dei concorsi pronostici
esercitati dallo Stato, e' compresa nel prelievo operato dallo Stato
in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali
attivita' di giuoco.
La ritenuta sulle vincite dei giuochi di abilita' e dei concorsi
pronostici esercitati dal Comitato olimpico nazionale italiano e
dall'Unione nazionale incremento razze equine e' compresa
nell'imposta unica prevista dalle leggi vigenti.
L'imposta sulle vincite nelle scommesse al totalizzatore ed al
libro e' compresa nell'importo dei diritti erariali dovuti a norma di
legge.