Art. 11.
 (Servizi resi allo Stato con iscrizione all'INPS o ad altri fondi)

  Sono  computati  a  domanda  i servizi prestati nelle categorie del
personale  di cui all'art. 2, lettere b) e c), ed ogni altro servizio
comunque  reso  allo  Stato con iscrizione all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti o a fondi
sostitutivi  od  integrativi di essa, salvo quanto disposto dall'art.
41.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale versera' allo Stato i
contributi  riscossi,  compresi  quelli  a  carico  dell'interessato,
relativamente  ai  periodi di servizio ammessi al computo ai fini del
trattamento di quiescenza statale; nulla e' dovuto dal dipendente.
  I servizi di cui al primo comma, prestati in qualita' di incaricato
o  supplente in scuole o istituti di istruzione primaria, secondaria,
professionale   o   artistica,   sono   computabili  per  il  periodo
retribuito.
  Le  disposizioni  dei  commi primo e secondo si applicano anche nei
casi  in  cui  i  servizi  siano stati resi allo Stato con iscrizione
obbligatoria a speciali fondi di previdenza; questi ultimi verseranno
allo Stato i relativi contributi.