Art. 12.
                   (Servizi resi ad enti diversi)

  I  servizi  di  ruolo e non di ruolo prestati alle dipendenze delle
assemblee   legislative,   di   enti  locali  territoriali,  di  enti
parastatali  o  di  enti  e istituti di diritto pubblico sottoposti a
vigilanza   o   a  tutela  dello  Stato,  sono  computati  a  domanda
dell'interessato.
  L'amministrazione,   l'ente   o   l'istituto  presso  il  quale  il
dipendente  ha  prestato  servizio  o  e'  stato  iscritto ai fini di
quiescenza   corrispondera'   allo  Stato  l'importo  dei  contributi
versati,  compresi  quelli a carico dell'interessato, in relazione al
periodo  ammesso  al  computo  ai  fini del trattamento di quiescenza
statale; nulla e' dovuto dal dipendente.
  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si  applicano per i
servizi ricongiungibili con quelli statali secondo le norme contenute
nel successivo titolo VII.