Art. 13. (Periodi di studi superiori e di esercizio professionale) Il dipendente civile al quale sia stato richiesto, come condizione necessaria per l'ammissione in servizio, il diploma di laurea o, in aggiunta, quello di specializzazione rilasciato dopo la frequenza di corsi universitari di perfezionamento puo' riscattare in tutto o in parte il periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento, verso corresponsione di un contributo pari al 6 per cento, commisurato all'80 per cento dello stipendio spettante alla data di presentazione della domanda, in relazione alla durata del periodo riscattato. Se la domanda e' presentata dopo la cessazione dal servizio, il contributo e' commisurato all'80 per cento dell'ultimo stipendio. Il riscatto puo' essere esercitato per i periodi di studio decorrenti dall'inizio dell'anno accademico di iscrizione. Se per l'ammissione in servizio sia stato richiesto, come condizione necessaria, un determinato periodo di iscrizione ad albi professionali, e' ammesso anche il riscatto totale o parziale di detto periodo nonche' dei periodi di pratica necessari per il conseguimento della abilitazione professionale, verso corresponsione di un contributo pari al 18 per cento dello stipendio spettante alla data di presentazione della domanda, in relazione al periodo riscattato. Se la domanda e' presentata dopo la cessazione dal servizio, il contributo e' calcolato sull'ultimo stipendio. Il riscatto dei periodi di cui ai commi precedenti, nei limiti quantitativi indicati nei commi stessi, e' consentito anche a chi sia acceduto alla magistratura ordinaria con la qualifica di consigliere di cassazione o alle magistrature amministrative con qualifica equiparata o superiore a quella anzidetta nonche' ai funzionari della carriera direttiva nominati fra estranei all'amministrazione con qualifica pari o superiore a quella di dirigente generale e ai professori universitari.