Art. 17. (Corsi di istruzione per i servizi telefonici) I periodi di frequenza dei corsi per allievi telefonisti o meccanici, trascorsi prima della nomina in ruolo presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sono computati a domanda, secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti del presente capo, in favore degli allievi ammessi ai corsi stessi anteriormente al 26 marzo 1958. Sono ugualmente computati a domanda i periodi di frequenza dei corsi di istruzione e di perfezionamento per allievi telefonisti o per allievi meccanici, di cui agli articoli 9 e 10 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, trascorsi anteriormente alla nomina in ruolo presso la suddetta Azienda di Stato.