Art. 17.
           (Corsi di istruzione per i servizi telefonici)

  I  periodi  di  frequenza  dei  corsi  per  allievi  telefonisti  o
meccanici,  trascorsi prima della nomina in ruolo presso l'Azienda di
Stato  per i servizi telefonici, sono computati a domanda, secondo le
disposizioni  contenute  negli articoli precedenti del presente capo,
in  favore  degli allievi ammessi ai corsi stessi anteriormente al 26
marzo 1958.
  Sono  ugualmente  computati  a  domanda  i periodi di frequenza dei
corsi  di  istruzione  e di perfezionamento per allievi telefonisti o
per  allievi  meccanici,  di  cui agli articoli 9 e 10 della legge 27
febbraio  1958,  n. 119, trascorsi anteriormente alla nomina in ruolo
presso la suddetta Azienda di Stato.