Art. 18.

  Sugli  organi,  apparecchi,  dispositivi  ed impianti elettrici dei
rotabili  ferroviari  non  sono  richieste le indicazioni di cui agli
articoli  233, ultimo comma, 269, 287, terzo comma, e 338 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
  La deroga, prevista dal secondo comma dell'articolo 287 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, relativa alla
protezione  contro  il contatto accidentale ai conduttori ed elementi
in tensione, vale anche per i quadri di distribuzione e di manovra in
opera sui rotabili.