Art. 20.

  Le  norme  previste  dall'articolo  249  del decreto del Presidente
della  Repubblica  27 aprile 1955, n. 547, relative ai recipienti per
il  trasporto  dei  liquidi  pericolosi  e  nocivi non si applicano a
quelli  trasportati  a  mezzo veicoli ferroviari per i quali dovranno
essere  osservate  apposite norme emanate dall'Azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato.