Art. 21.

  Le norme di cui ai capi I, II, III e IV del titolo VIII del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  27  aprile  1955,  n. 547, non si
applicano al trasporto ferroviario di materie e prodotti pericolosi e
nocivi,   per   il  quale  debbono  essere  osservate  le  norme  del
regolamento  per il trasporto delle merci pericolose e nocive, di cui
alle  condizioni  e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie
dello Stato.