Art. 25.

  Le  operazioni  di  pulizia e di riparazione dei rotabili devono di
regola  essere  eseguite  sui  binari specificatamente designati, non
interessanti  la  circolazione  dei  veicoli  e  dotati  di  appositi
dispositivi   atti   a   garantire   l'indipendenza   da   quelli  di
circolazione.
  Quando  cio'  non  fosse possibile, le suddette operazioni potranno
svolgersi anche sui binari di circolazione con l'adozione di adeguate
cautele stabilite dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
  Durante  le  operazioni  di  visita  o  riparazione,  devono essere
osservate  le  norme  ed  usate  le  attrezzature specifiche previste
dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, al fine di impedire
infortuni al personale.