Art. 26.

  Quando, per necessita' di lavoro, un lavoratore deve introdursi con
qualche  parte  del corpo fra organi del rotabile che possono entrare
in  movimento,  devono  adottarsi  le  necessarie  misure  e cautele,
affinche'  tali  organi  non  possano  essere  messi in moto da altre
persone o mezzi.