Art. 27.

  I  bagagliai,  i postali ed altri veicoli di servizio devono essere
muniti,  in  corrispondenza  delle  porte  scorrevoli,  di  barre  di
sicurezza  o  di  altri dispositivi di protezione atti ad impedire la
caduta  di persone. Le porte scorrevoli di tali veicoli devono essere
munite  di  dispositivi  di  bloccaggio  nelle  posizioni  estreme di
chiusura e di apertura.
  Le scalette, i montatoi ed i praticabili dei rotabili devono essere
atti a ridurre, per quanto possibile, il pericolo di scivolamento.
  Le  scale  in dotazione ai rotabili devono essere costruite secondo
criteri stabiliti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.