Art. 16. Alle amministrazioni comunali e alle altre amministrazioni competenti per la disciplina del territorio e' prevista assistenza finanziaria e tecnica per la predisposizione e la gestione degli strumenti urbanistici. Per la realizzazione di complessi integrati di opere e servizi civili, avendo riguardo per i servizi culturali e per le attrezzature sportive e ricreative, sono assunte a carico della presente legge tutte le spese - ivi comprese quelle occorrenti per l'acquisizione delle aree - che secondo le vigenti leggi sono di competenza dello Stato, della regione e degli enti locali. Nel quadro dei predetti interventi si provvedera' ad agevolare la sistemazione o ricostruzione delle abitazioni malsane o precarie, secondo le disposizioni di cui all'articolo 267, commi quinto, sesto e settimo, del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523. Alle espropriazioni delle aree necessarie si applicano le disposizioni contenute nel titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865.