Art. 16.

  Alle   amministrazioni   comunali   e  alle  altre  amministrazioni
competenti  per  la  disciplina del territorio e' prevista assistenza
finanziaria  e  tecnica  per  la  predisposizione e la gestione degli
strumenti urbanistici.
  Per  la  realizzazione  di  complessi  integrati di opere e servizi
civili, avendo riguardo per i servizi culturali e per le attrezzature
sportive  e  ricreative,  sono  assunte a carico della presente legge
tutte  le  spese  - ivi comprese quelle occorrenti per l'acquisizione
delle  aree  -  che secondo le vigenti leggi sono di competenza dello
Stato, della regione e degli enti locali.
  Nel  quadro  dei predetti interventi si provvedera' ad agevolare la
sistemazione  o  ricostruzione  delle  abitazioni malsane o precarie,
secondo  le disposizioni di cui all'articolo 267, commi quinto, sesto
e settimo, del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.
  Alle   espropriazioni   delle   aree  necessarie  si  applicano  le
disposizioni  contenute nel titolo II della legge 22 ottobre 1971, n.
865.