Art. 38.

  L'installazione  e  l'esercizio  di  impianti  ripetitori destinati
esclusivamente  alla  ricezione  ed  alla  contemporanea ed integrale
diffusione  via  etere nel territorio nazionale dei normali programmi
sonori  e  televisivi  irradiati  dagli  organismi esteri esercenti i
servizi  pubblici  di  radiodiffusione nei rispettivi Paesi, nonche',
dagli  altri  organismi  regolarmente  autorizzati in base alle leggi
vigenti nei rispettivi Paesi, che non risultino costituiti allo scopo
di  diffondere i programmi nel territorio italiano, sono assoggettati
a  preventiva  autorizzazione  del  Ministero  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni,   cui   spetta   coordinare  tutti  i  sistemi  di
radiocomunicazioni   nel  rispetto  delle  esigenze  prioritarie  dei
servizi  pubblici  nazionali  e  del loro sviluppo e, in particolare,
l'assegnazione della frequenza di funzionamento degli impianti.
  Tali  impianti  comunque  non  debbono  interferire con le reti del
servizio pubblico nazionale di radiodiffusione circolare, ne' con gli
altri servizi di telecomunicazione. L'autorizzazione viene rilasciata
dal  Ministero  delle  poste e delle telecomunicazioni, previo parere
favorevole  dei  Ministeri  degli affari esteri, dell'interno e della
difesa.
  Gli  impianti  devono  inoltre  essere conformi alle norme tecniche
stabilite dal regolamento di cui all'articolo 26.
  Il  richiedente  deve  allegare  alla  domanda  il progetto tecnico
dell'impianto.