Art. 40.

  L'autorizzazione  di  cui  all'articolo  38  obbliga il titolare ad
eliminare dai programmi esteri tutte le parti aventi, sotto qualsiasi
forma, carattere pubblicitario.
  In   caso   di   inadempimento   dell'obbligo  indicato  nel  comma
precedente, il titolare degli impianti ripetitori viene diffidato. In
caso   di  recidiva,  gli  impianti  ripetitori  sono  disattivati  e
sequestrati,  in  via  amministrativa, con provvedimento del Ministro
per   le  poste  e  le  telecomunicazioni  e  l'autorizzazione  viene
revocata;  si  applicano  inoltre le sanzioni di cui all'articolo 195
del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di
bancoposta   e   di   telecomunicazioni  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  marzo  1973,  n. 156, come risulta
modificato dall'articolo 45 della presente legge.
  Le  stesse sanzioni si applicano in caso di diffusione di programmi
diversi  da  quelli  per  i  quali e' stata specificamente rilasciata
l'autorizzazione  o  di  impiego  degli impianti per scopi diversi da
quelli di cui all'articolo 38.