Art. 40. L'autorizzazione di cui all'articolo 38 obbliga il titolare ad eliminare dai programmi esteri tutte le parti aventi, sotto qualsiasi forma, carattere pubblicitario. In caso di inadempimento dell'obbligo indicato nel comma precedente, il titolare degli impianti ripetitori viene diffidato. In caso di recidiva, gli impianti ripetitori sono disattivati e sequestrati, in via amministrativa, con provvedimento del Ministro per le poste e le telecomunicazioni e l'autorizzazione viene revocata; si applicano inoltre le sanzioni di cui all'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come risulta modificato dall'articolo 45 della presente legge. Le stesse sanzioni si applicano in caso di diffusione di programmi diversi da quelli per i quali e' stata specificamente rilasciata l'autorizzazione o di impiego degli impianti per scopi diversi da quelli di cui all'articolo 38.