Art. 41. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni puo' imporre, in qualsiasi momento, la modifica senza indennizzo delle caratteristiche tecniche di un impianto, qualora cio' sia necessario per evitare interferenze al servizio pubblico nazionale di radiodiffusione e agli altri servizi pubblici di telecomunicazione. Le autorizzazioni di cui agli articoli 38 e 43 della presente legge sono rilasciate per un periodo di cinque anni e possono essere rinnovate. Esse non sostituiscono le altre autorizzazioni previste dalle disposizioni legislative vigenti. Le autorizzazioni di cui al precedente comma sono soggette alle tasse sulle concessioni governative nella misura e nei modi indicati dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come modificata dal comma seguente. Dopo la voce n. 125 della tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e' aggiunta la seguente: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----