Art. 41.

  Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni puo' imporre, in
qualsiasi momento, la modifica senza indennizzo delle caratteristiche
tecniche  di  un  impianto,  qualora  cio' sia necessario per evitare
interferenze al servizio pubblico nazionale di radiodiffusione e agli
altri servizi pubblici di telecomunicazione.
  Le autorizzazioni di cui agli articoli 38 e 43 della presente legge
sono  rilasciate  per  un  periodo  di  cinque  anni e possono essere
rinnovate.  Esse  non  sostituiscono le altre autorizzazioni previste
dalle disposizioni legislative vigenti.
  Le  autorizzazioni  di  cui  al precedente comma sono soggette alle
tasse  sulle concessioni governative nella misura e nei modi indicati
dalla  tariffa  annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 641, come modificata dal comma seguente.
  Dopo  la  voce  n.  125  della  tariffa  approvata  con decreto del
Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e' aggiunta la
seguente:

     ---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----