Art. 44. I titolari degli impianti di cui agli articoli 38 e 43 gia' installati sul territorio nazionale devono presentare, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 26 della presente legge, domanda di autorizzazione corredata dalle indicazioni delle caratteristiche tecniche degli impianti. Il funzionamento in via provvisoria degli impianti suddetti e' consentito fino al rilascio dell'autorizzazione, a condizione che sia stata presentata nei termini la domanda di cui al precedente comma, non vengano modificate le caratteristiche tecniche operative degli impianti e, per i ripetitori di cui all'articolo 38, che non siano diffusi messaggi pubblicitari esteri o nazionali. Ove sia accertato che l'impianto non risponde ai requisiti stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 26, l'autorizzazione non puo' essere rilasciata ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni diffida il titolare ad adeguare l'impianto entro tre mesi, trascorsi i quali senza che l'impianto sia stato adeguato, ne dispone la disattivazione, da eseguirsi anche di ufficio. Sono pure disattivati gli impianti per i quali non sia stata presentata la domanda nel termine di cui al primo comma.