Art. 44.

  I  titolari  degli  impianti  di  cui  agli  articoli  38 e 43 gia'
installati sul territorio nazionale devono presentare, entro sessanta
giorni   dalla   data   di   pubblicazione  del  regolamento  di  cui
all'articolo  26  della  presente  legge,  domanda  di autorizzazione
corredata  dalle  indicazioni  delle  caratteristiche  tecniche degli
impianti.
  Il  funzionamento  in  via  provvisoria  degli impianti suddetti e'
consentito fino al rilascio dell'autorizzazione, a condizione che sia
stata  presentata  nei termini la domanda di cui al precedente comma,
non  vengano  modificate  le caratteristiche tecniche operative degli
impianti  e,  per  i ripetitori di cui all'articolo 38, che non siano
diffusi messaggi pubblicitari esteri o nazionali.
  Ove   sia  accertato  che  l'impianto  non  risponde  ai  requisiti
stabiliti  dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo
26, l'autorizzazione non puo' essere rilasciata ed il Ministero delle
poste  e  delle  telecomunicazioni  diffida  il  titolare ad adeguare
l'impianto entro tre mesi, trascorsi i quali senza che l'impianto sia
stato  adeguato,  ne dispone la disattivazione, da eseguirsi anche di
ufficio.
  Sono  pure  disattivati  gli  impianti  per  i  quali non sia stata
presentata la domanda nel termine di cui al primo comma.