Art. 13. 
                 Individualizzazione del trattamento 
 
  Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni
della personalita' di ciascun soggetto. 
  Nei confronti dei  condannati  e  degli  internati  e'  predisposta
l'osservazione scientifica della personalita' per rilevare le carenze
fisiopsichiche  e  le  altre  cause   del   disadattamento   sociale.
L'osservazione e' compiuta all'inizio dell'esecuzione proseguita  nel
corso di essa. 
  Per  ciascun  condannato  e  internato,  in   base   ai   risultati
dell'osservazione,  sono   formulate   indicazioni   in   merito   al
trattamento rieducativo da effettuare ed  e'  compilato  il  relativo
programma, che e' integrato o modificato secondo le esigenze  che  si
prospettano nel corso dell'esecuzione. 
  Le  indicazioni  generali  e  particolari  del   trattamento   sono
inserite, unitamente ai dati giudiziari, biografi e  sanitari,  nella
cartella personale, nella quale  sono  successivamente  annotati  gli
sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati. 
  Deve essere favorita  la  collaborazione  dei  condannati  e  degli
internati alle attivita' di osservazione e di trattamento.