Art. 13. Individualizzazione del trattamento Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalita' di ciascun soggetto. Nei confronti dei condannati e degli internati e' predisposta l'osservazione scientifica della personalita' per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento sociale. L'osservazione e' compiuta all'inizio dell'esecuzione proseguita nel corso di essa. Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati dell'osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo da effettuare ed e' compilato il relativo programma, che e' integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione. Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente ai dati giudiziari, biografi e sanitari, nella cartella personale, nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati. Deve essere favorita la collaborazione dei condannati e degli internati alle attivita' di osservazione e di trattamento.