Art. 14. 
Assegnazione,  raggruppamento  e  categorie  dei  detenuti  e   degli
                              internati 
 
  Il numero dei detenuti e degli internati  negli  istituti  e  nelle
sezioni  deve  essere  limitato  e,  comunque,   tale   da   favorire
l'individualizzazione del trattamento. 
  L'assegnazione dei condannati e degli internati ai singoli istituti
e il raggruppamento nelle sezioni di ciascun istituto  sono  disposti
con  particolare  riguardo  alla  possibilita'  di  procedere  ad  un
trattamento rieducativo comune e all'esigenza  di  evitare  influenze
nocive reciproche. Per le assegnazioni sono,  inoltre,  applicati  di
norma i criteri di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 42. 
  E' assicurata  la  separazione  degli  imputati  dai  condannati  e
internati, dei giovani al disotto dei venticinque anni dagli  adulti,
dei condannati dagli  internati  e  dei  condannati  all'arresto  dai
condannati alla reclusione. 
  E' consentita, in particolari circostanze, l'ammissione di detenuti
e di internati ad attivita'  organizzate  per  categorie  diverse  da
quelle di appartenenza. 
  Le donne sono ospitate in istituti separati o in  apposite  sezioni
di istituto.