Art. 15. 
                      Elementi del trattamento 
 
  Il  trattamento  del  condannato   e   dell'internato   e'   svolto
avvalendosi  principalmente  dell'istruzione,   del   lavoro,   della
religione,  delle  attivita'  culturali,  ricreative  e  sportive   e
agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti  con
la famiglia. 
  Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di  impossibilita',
al condannato e all'internato e' assicurato il lavoro. 
  Gli imputati sono ammessi,  a  loro  richiesta,  a  partecipare  ad
attivita' educative, culturali e  ricreative  e,  salvo  giustificati
motivi  o  contrarie  disposizioni  dell'autorita'   giudiziaria,   a
svolgere   attivita'   lavorativa   di   formazione    professionale,
possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla
loro posizione giuridica.