Art. 16.
                      Regolamento dell'istituto

  In  ciascun  istituto  il  trattamento penitenziario e' organizzato
secondo  le  direttive che l'amministrazione penitenziaria impartisce
con  riguardo  alle  esigenze dei gruppi di detenuti ed internati ivi
ristretti.
  Le  modalita'  del  trattamento da seguire in ciascun Istituto sono
disciplinate nel regolamento interno, che e' predisposto e modificato
da  una  commissione  composta dal magistrato di sorveglianza, che la
presiede,  dal  direttore,  dal  medico, dal cappellano, dal preposto
alle  attivita'  lavorative,  da  un  educatore  e  da  un assistente
sociale.  La  commissione  puo'  avvalersi della collaborazione degli
esperti indicati nel quarto comma dell'articolo 80.
  Il regolamento interno disciplina, altresi', i controlli cui devono
sottoporsi   tutti   coloro   che,   a   qualsiasi  titolo,  accedono
all'istituto o ne escono.
  Il  regolamento  interno  e le sue modificazioni sono approvati dal
Ministro per la grazia e giustizia.