Art. 18. Colloqui, corrispondenza e informazione I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone anche al fine di compiere atti giuridici. I colloqui si svolgono in appositi locali, sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia. Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari. L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati che ne sono sprovvisti gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza. Il magistrato di sorveglianza puo' disporre, con provvedimento motivato, che la corrispondenza dei singoli condannati o internati sia sottoposta a visto di controllo del direttore di un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore. Puo' essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi corrispondenza telefonica con le modalita' e le cautele previste dal regolamento. Per gli imputati i permessi di colloquio, il visto di controllo sulla corrispondenza e le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono di competenza della autorita' giudiziaria che procede, sino alla pronuncia della sentenza di primo grado, e del giudice di sorveglianza, dopo la pronuncia stessa. L'autorita' giudiziaria puo' anche disporre limitazioni nella corrispondenza e nella ricezione della stampa. I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di se' i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione.