Art. 18. 
               Colloqui, corrispondenza e informazione 
 
  I detenuti e  gli  internati  sono  ammessi  ad  avere  colloqui  e
corrispondenza con i congiunti e con altre persone anche al  fine  di
compiere atti giuridici. 
  I colloqui si svolgono in appositi locali,  sotto  il  controllo  a
vista e non auditivo del personale di custodia. 
  Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari. 
  L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti  e
degli internati che ne sono sprovvisti  gli  oggetti  di  cancelleria
necessari per la corrispondenza. 
  Il magistrato di  sorveglianza  puo'  disporre,  con  provvedimento
motivato, che la corrispondenza dei singoli  condannati  o  internati
sia sottoposta a visto di controllo del direttore di un  appartenente
all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore. 
  Puo' essere autorizzata nei rapporti con i  familiari  e,  in  casi
particolari, con terzi corrispondenza telefonica con le  modalita'  e
le cautele previste dal regolamento. 
  Per gli imputati i permessi di colloquio,  il  visto  di  controllo
sulla  corrispondenza  e  le   autorizzazioni   alla   corrispondenza
telefonica  sono  di  competenza  della  autorita'  giudiziaria   che
procede, sino alla pronuncia della sentenza di  primo  grado,  e  del
giudice  di  sorveglianza,  dopo  la  pronuncia  stessa.  L'autorita'
giudiziaria puo' anche disporre limitazioni  nella  corrispondenza  e
nella ricezione della stampa. 
  I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di  se'
i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita  all'esterno  e
ad avvalersi di altri mezzi di informazione.