Art. 19. 
                             Istruzione 
 
  Negli   istituti   penitenziari   la   formazione    culturale    e
professionale, e' curata mediante  l'organizzazione  de  corsi  della
scuola d'obbligo e di corsi di addestramento  professionale,  secondo
gli orientamenti vigenti e cui  l'ausilio  di  metodi  adeguati  alla
condizione dei soggetti. 
  Particolare  cura  e'  dedicata   alla   formazione   culturale   e
professionale dei detenuti di eta' inferiore a venticinque anni. 
  Con le procedure  previste  dagli  ordinamenti  scolastici  possono
essere istituite scuole di istruzione  secondaria  di  secondo  grado
negli istituti penitenziari. 
  E' agevolato il compimento degli studi dei  corsi  universitari  ed
equiparati ed  e'  favorita  la  frequenza  a  corsi  scolastici  per
corrispondenza, per radio e per televisione. 
  E'  favorito   l'accesso   alle   pubblicazioni   contenute   nella
biblioteca, con piena liberta' di scelta delle letture.