Art. 20. 
                               Lavoro 
 
  Negli istituti penitenziari deve essere favorita in  ogni  modo  la
destinazione al lavoro dei detenuti e degli internati. 
  Il  lavoro  penitenziario  non  ha  carattere  afflittivo   ed   e'
remunerato. 
  Il lavoro e' obbligatorio per i condannati e per i sottoposti  alle
misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro. 
  I sottoposti alle misure di sicurezza  della  casa  di  cura  e  di
custodia e  dell'ospedale  psichiatrico  giudiziario  possono  essere
assegnati al lavoro quando questo risponda a finalita' terapeutiche. 
  L'organizzazione  e  i  metodi  del  lavoro  penitenziario   devono
riflettere quelli del lavoro nella societa' libera  al  fine  di  far
acquisire ai soggetti una preparazione  professionale  adeguata  alle
normali  condizioni  lavorative  per  agevolarne   il   reinserimento
sociale. 
  Nell'assegnazione dei soggetti al lavoro si deve  tener  conto  dei
loro desideri e attitudini nonche' delle precedenti  attivita'  e  di
quelle a cui essi potranno dedicarsi dopo la dimissione. 
  I detenuti e gli internati  che  mostrino  attitudini  artigianali,
culturali o artistiche possono essere esonerati dal lavoro  ordinario
ed  essere  ammessi  ad  esercitare,  per  proprio  conto,  attivita'
artigianali, intellettuali o artistiche. 
  I soggetti che non abbiano sufficienti cognizioni tecniche  possono
essere ammessi a un tirocinio retribuito. 
  La durata delle prestazioni lavorative non puo' superare  i  limiti
stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e, alla stregua di
tali leggi, sono garantiti il riposo festivo e la tutela assicurativa
e previdenziale.