Art. 22.
                    Determinazione delle mercedi

  Le  mercedi  per  ciascuna categoria di lavoranti in relazione alla
quantita'   e  qualita'  del  lavoro  effettivamente  prestato,  alla
organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto sono equitativamente
stabilite  in  misura  non  inferiore  ai  due  terzi  delle  tariffe
sindacali  da  una  commissione composta dal direttore generale degli
istituti  di  prevenzione e di pena, che la presiede, da un ispettore
generale   degli   istituti   di   prevenzione   e  di  pena,  da  un
rappresentante  del  Ministero  del  tesoro, da un rappresentante del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e da un delegato per
ciascuna  delle  organizzazioni  sindacali  piu'  rappresentative sul
piano nazionale.
  Segretario  della  commissione  e'  il  direttore  dell'ufficio del
lavoro  dei  detenuti  della  direzione  generale per gli istituti di
prevenzione e di pena.
  La  medesima  commissione  determina  il  trattamento economico dei
tirocinanti.