Art. 22. Determinazione delle mercedi Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti in relazione alla quantita' e qualita' del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto sono equitativamente stabilite in misura non inferiore ai due terzi delle tariffe sindacali da una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative sul piano nazionale. Segretario della commissione e' il direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena. La medesima commissione determina il trattamento economico dei tirocinanti.