Art. 23.
                  Remunerazione e assegni familiari

  La  remunerazione  corrisposta  per  il lavoro e' determinata nella
misura  dell'intera mercede per gli internati e di sette decimi della
mercede per gli imputati e i condannati.
  La differenza tra mercede e remunerazione corrisposta ai condannati
e' versata alla cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del
delitto.
  La differenza tra mercede e remunerazione corrisposta agli imputati
e'   accantonata   ed  e'  versata  all'avente  diritto  in  caso  di
proscioglimento  o  di  assoluzione  oppure  alla  cassa  di  cui  al
precedente comma in caso di condanna.
  Ai  detenuti  e  agli  internati  che  lavorano sono dovuti, per le
persone  a  carico,  gli  assegni familiari nella misura e secondo le
modalita' di legge.
  Gli  assegni  familiari  sono  versati  direttamente alle persone a
carico con le modalita' fissate dal regolamento.