Art. 24.
        Pignorabilita' e sequestrabilita' della remunerazione

  Sulla remunerazione spettante ai condannati sono prelevate le somme
dovute  a  titolo di risarcimento del danno e di rimborso delle spese
di  procedimento. Sulla remunerazione spettante ai condannati ed agli
internati  sono  altresi'  prelevate  le  somme  dovute  ai sensi del
secondo e del terzo comma dell'articolo 2.
  In  ogni  caso  deve  essere  riservata a favore dei condannati una
quota  pari a tre quinti. Tale quota non e' soggetta a pignoramento o
a  sequestro,  salvo  che per obbligazioni derivanti da alimenti, o a
prelievo  per  il  risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o
immobili dell'amministrazione.
  La  remunerazione  dovuta  agli  internati  e  agli imputati non e'
soggetta  a  pignoramento  o  a sequestro, salvo che per obbligazioni
derivanti  da  alimenti,  o  a prelievo per il risarcimento del danno
arrecato alle cose mobili o immobili dell'amministrazione.