Art. 25.
                               Peculio

  Il peculio dei detenuti e degli internati e' costituito dalla parte
della  remunerazione  ad  essi  riservata  ai  sensi  del  precedente
articolo, dal danaro posseduto all'atto dell'ingresso in istituto, da
quello  ricavato  dalla  vendita  degli  oggetti di loro proprieta' o
inviato  dalla famiglia e da altri o ricevuto a titolo di premio o di
sussidio.
  Le  somme  costituite  in  peculio  producono a favore dei titolari
interessi legali.
  Il peculio e' tenuto in deposito dalla direzione dell'istituto.
  Il regolamento deve prevedere le modalita' del deposito e stabilire
la  parte  di  peculio disponibile dai detenuti e dagli internati per
acquisti  autorizzati  di  oggetti  personali  o invii ai familiari o
conviventi,  e  la  parte  da  consegnare  agli stessi all'atto della
dimissione dagli istituti.