Art. 26.
                    Religione e pratiche di culto

  I  detenuti e gli internati hanno liberta' di professare la propria
fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto.
  Negli  istituti  e'  assicurata  la celebrazione dei riti del culto
cattolico.
  A ciascun istituto e' addetto almeno un cappellano.
  Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno facolta'
di ricevere, su loro richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio
culto e di celebrarne i riti.