Art. 27. Attivita' culturali, ricreative e sportive Negli istituti devono essere favorite e organizzate attivita' culturali, sportive e ricreative e ogni altra attivita' volta alla realizzazione della personalita' dei detenuti e degli internati, anche nel quadro del trattamento rieducativo. Una commissione composta dal direttore dell'istituto, dagli educatori e dagli assistenti sociali e dai rappresentanti dei detenuti e degli internati cura la organizzazione delle attivita' di cui al precedente comma, anche mantenendo contatti con il mondo esterno utili al reinserimento sociale.