Art. 27. 
             Attivita' culturali, ricreative e sportive 
 
  Negli istituti  devono  essere  favorite  e  organizzate  attivita'
culturali, sportive e ricreative e ogni altra  attivita'  volta  alla
realizzazione della personalita'  dei  detenuti  e  degli  internati,
anche nel quadro del trattamento rieducativo. 
  Una  commissione  composta  dal  direttore   dell'istituto,   dagli
educatori  e  dagli  assistenti  sociali  e  dai  rappresentanti  dei
detenuti e degli internati cura la organizzazione delle attivita'  di
cui al precedente comma,  anche  mantenendo  contatti  con  il  mondo
esterno utili al reinserimento sociale.