Art. 30.
                              Permessi

  Nel  caso  di  imminente  pericolo  di vita di un familiare o di un
convivente,  ai  condannati  e agli internati puo' essere concesso il
permesso   di  recarsi  a  visitare,  con  le  cautele  previste  dal
regolamento,   l'infermo.  Agli  imputati  il  permesso  e'  concesso
dall'autorita' giudiziaria.
  Analoghi  permessi  possono  essere  concessi per gravi e accertati
motivi.
  Il  detenuto  che non rientra in istituto allo scadere del permesso
senza  giustificato motivo, se l'assenza si protrae per oltre tre ore
e per non piu' di dodici, e' punito in via disciplinare; se l'assenza
si protrae per un tempo maggiore, e' punibile a norma del primo comma
dell'articolo 385 del codice penale ed e' applicabile la disposizione
dell'ultimo capoverso dello stesso articolo.
  L'internato che rientra in istituto dopo tre ore dalla scadenza del
permesso senza giustificato motivo e' punito in via disciplinare.