Art. 28.
                              Sanzioni

  Chiunque,  senza  essere  autorizzato,  coltiva  le piante indicate
nell'articolo   26,   e'   assoggettato   alle   sanzioni  penali  ed
amministrative stabilite per la fabbricazione illecita delle sostanze
stesse.
  Chiunque   non   osserva   le   prescrizioni   e  le  garanzie  cui
l'autorizzazione  e'  subordinata,  e' punito, salvo che il fatto non
costituisca  reato  piu'  grave,  con l'arresto sino ad un anno o con
l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila.
  In  ogni  caso  le  piante illegalmente coltivate sono confiscate e
poste a disposizione del Ministero della sanita'.
  Il  Ministro,  anche prima che il provvedimento di confisca divenga
definitivo,  puo'  ordinare  la  distruzione  delle  piante o la loro
consegna   agli   istituti   pubblici   che   possono  legittimamente
utilizzarle.