Art. 28. Sanzioni Chiunque, senza essere autorizzato, coltiva le piante indicate nell'articolo 26, e' assoggettato alle sanzioni penali ed amministrative stabilite per la fabbricazione illecita delle sostanze stesse. Chiunque non osserva le prescrizioni e le garanzie cui l'autorizzazione e' subordinata, e' punito, salvo che il fatto non costituisca reato piu' grave, con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila. In ogni caso le piante illegalmente coltivate sono confiscate e poste a disposizione del Ministero della sanita'. Il Ministro, anche prima che il provvedimento di confisca divenga definitivo, puo' ordinare la distruzione delle piante o la loro consegna agli istituti pubblici che possono legittimamente utilizzarle.