Art. 29.
 Vigilanza sulla coltivazione, raccolta e produzione di stupefacenti

  Ai fini della vigilanza sulle attivita' di coltivazione, raccolta e
produzione  di  stupefacenti,  i  militari  della  guardia di finanza
svolgono  controlli  periodici  delle  coltivazioni  autorizzate  per
accertare  l'osservanza  delle  condizioni  imposte  e la sussistenza
delle   garanzie   richieste   dal  provvedimento  autorizzativo.  La
periodicita'  dei  controlli  e'  concordata  tra  il Ministero della
sanita',  il comando generale della guardia di finanza e il Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste,  in relazione alla ubicazione ed
estensione del terreno coltivato, alla natura e alla durata del ciclo
agrario.
  Indipendentemente  dalle ispezioni previste dal precedente comma, i
militari  della  guardia  di  finanza  possono  eseguire  controlli a
carattere straordinario in caso di sospetto di frode.
  Per l'espletamento dei predetti compiti i militari della guardia di
finanza   hanno   facolta'   di  accedere  in  qualunque  tempo  alle
coltivazioni,  nonche'  nei locali di custodia dei prodotti ottenuti,
ove effettuano riscontri sulle giacenze.
  Le operazioni concernenti la raccolta delle piante o parti di esse,
dell'oppio  grezzo  o  di altre droghe debbono essere effettuate alla
presenza dei predetti militari.
  Fuori   delle   coltivazioni   autorizzate,  e  specialmente  nelle
immediate  vicinanze  di  esse,  i  militari della guardia di finanza
esercitano   attiva  vigilanza  al  fine  di  prevenire  e  reprimere
qualsiasi   tentativo   di  abusiva  sottrazione  dei  prodotti.  Ove
accertino  l'esistenza di coltivazioni abusive, provvedono alla conta
delle  piante  coltivate ed alla distruzione delle stesse dopo averne
repertato appositi campioni.