Art. 30.
                       Eccedenze di produzione

  Sono  tollerate  eventuali eccedenze di produzione non superiori al
10  per  cento sulle quantita' consentite purche' siano denunciate al
Ministero della sanita' entro quindici giorni dal momento in cui sono
accertate.
  Le  eccedenze sono computate nei quantitativi da prodursi nell'anno
successivo.
  Chiunque  per  colpa  produce sostanze stupefacenti o psicotrope in
quantita'  superiori a quelle consentite o tollerate e' punito con la
reclusione sino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni.