Art. 30. Eccedenze di produzione Sono tollerate eventuali eccedenze di produzione non superiori al 10 per cento sulle quantita' consentite purche' siano denunciate al Ministero della sanita' entro quindici giorni dal momento in cui sono accertate. Le eccedenze sono computate nei quantitativi da prodursi nell'anno successivo. Chiunque per colpa produce sostanze stupefacenti o psicotrope in quantita' superiori a quelle consentite o tollerate e' punito con la reclusione sino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni.