Art. 54. Fatte salve le competenze del consiglio di amministrazione, sono trasferite alla competenza del Consiglio nazionale B.C.A. e dei relativi comitati di settore le attribuzioni previste dalle disposizioni vigenti per il Consiglio superiore delle antichita' e belle arti, il Consiglio superiore delle accademie e biblioteche, il Consiglio superiore e la giunta degli archivi, fatta eccezione per le attribuzioni previste dall'art. 9, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, che sono trasferite al consiglio di amministrazione del Ministero. Fino a quando non saranno costituiti il Consiglio nazionale B.C.A. ed il consiglio di amministrazione in conformita' col presente decreto, gli organi indicati nel primo comma continuano ad esercitare le proprie attribuzioni nella loro attuale composizione.