Art. 54.

  Fatte  salve  le  competenze del consiglio di amministrazione, sono
trasferite  alla  competenza  del  Consiglio  nazionale  B.C.A. e dei
relativi   comitati   di   settore  le  attribuzioni  previste  dalle
disposizioni  vigenti  per  il Consiglio superiore delle antichita' e
belle  arti, il Consiglio superiore delle accademie e biblioteche, il
Consiglio superiore e la giunta degli archivi, fatta eccezione per le
attribuzioni  previste  dall'art.  9,  lettera  a),  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  30  settembre  1963, n. 1409, che sono
trasferite al consiglio di amministrazione del Ministero.
  Fino  a quando non saranno costituiti il Consiglio nazionale B.C.A.
ed  il  consiglio  di  amministrazione  in  conformita'  col presente
decreto, gli organi indicati nel primo comma continuano ad esercitare
le proprie attribuzioni nella loro attuale composizione.