Art. 60.

  Gli  impiegati appartenenti ai ruoli della carriera direttiva degli
esperti  delle  soprintendenze  alle  antichita'  e  belle arti e dei
chimici,  fisici,  biologi e tecnologi dell'istituto di patologia del
libro  e  dei  laboratori  di  restauro, di cui rispettivamente, alle
tabelle  B e C allegate al decreto del Presidente della Repubblica 31
marzo  1971,  n.  283, sono inquadrati nel ruolo degli esperti di cui
alla   tabella   I,   7,   annessa   al  presente  decreto,  in  base
all'anzianita' posseduta.
  La   carriera  del  personale  di  cui  alla  predetta  tabella  e'
equiparata,  e  ne  segue  le  modifiche,  a quella dei docenti degli
istituti  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  per  quanto
riguarda il trattamento giuridico ed economico.