Art. 60. Gli impiegati appartenenti ai ruoli della carriera direttiva degli esperti delle soprintendenze alle antichita' e belle arti e dei chimici, fisici, biologi e tecnologi dell'istituto di patologia del libro e dei laboratori di restauro, di cui rispettivamente, alle tabelle B e C allegate al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, sono inquadrati nel ruolo degli esperti di cui alla tabella I, 7, annessa al presente decreto, in base all'anzianita' posseduta. La carriera del personale di cui alla predetta tabella e' equiparata, e ne segue le modifiche, a quella dei docenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico.